27 apr 2010 - Detrazioni 55%: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito delle delucidazioni per l'ottenimento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente deve inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i documenti relativi agli interventi effettuati.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre il 55% delle spese connesse alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione però che essi siano dei serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e che siano rispettati i valori di trasmittanza limite richiesti per la sostituzione delle finestre.
Per quanto concerne la questione della cumulabilità del bonus del 55% con altri contributi: l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che non è possibile cumulare, per lo stesso intervento, la detrazione del 55% con altri edifici.
Infine, è concessa la possibilità di rettificare, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all'ENEA.
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